La polizza RC del ciclista

domenica 1 gennaio 2006, di webmaster

Qualche anno fa, quando non avevamo ancora l’assicurazione RC del ciclista, mentre tornava a casa dal lavoro, un nostro socio è uscito velocemente da uno stop, senza accorgersi che sopraggiungeva un’auto. Il conducente di quest’ultima non è riuscito ad evitare l’impatto. E’ stata accertata, per omessa precedenza, la responsabilità del ciclista, il quale all’ospedale, con una grave frattura, ha appreso di dover pagare qualche milione di danni, per i danni subiti dall’auto e dal conducente.

Qualche anno fa una signora che andava a fare la spesa in bicicletta, causò un incidente. Un automobilista, per evitarla, uscì di strada e riportò gravi ferite. La valutazione delle cure mediche, dei giorni di lavoro perduti e dei postumi portò ad una richiesta di risarcimento di circa 200 milioni.

Il ciclista non è obbligato ad assicurarsi, come l’automobilista ed il motociclista. Date le caratteristiche del mezzo, l’eventualità di un incidente per colpa del ciclista non è frequente. Se accade, in genere i danni subiti dal terzo sono di lieve entità.

Però, come abbiamo visto, anche il fatto più improbabile può verificarsi. E se accade sono guai seri, meglio essere assicurati.

Pertanto la FIAB ha stipulato con una nota e seria Compagnia, la polizza RC del ciclista.


L’assicurazione RC del ciclista Istruzioni per l’uso

La polizza RC, stipulata dalla FIAB con una nota Compagnia Assicurativa, copre i danni che, circolando i bicicletta, l’assicurato cagiona a terzi. L’assicurazione interviene, ad esempio, se andando in bicicletta investite un pedone o un altro ciclista, se causate danni ad un veicolo e ai suoi passeggeri. Sempre che la colpa sia vostra. E’ valida "24 ore su 24". Sia quando partecipate ad una nostra gita, sia quando state circolando in bici per conto vostro, per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. Sono escluse, però, le competizioni sportive. Non si considerano terzi il coniuge, i figli e i parenti ed affini conviventi. In generale si applicano tutte le condizioni RCT previste dalla Compagnia. Precisiamo subito, a scanso di equivoci, che non si tratta di una "polizza infortuni", cioè non copre i danni che l’assicurato in bicicletta, per qualsiasi ragione, subisce o procura a se stesso.